Art. 5.

      1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle imprese operanti in zona franca si sensi dell'articolo 2 non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano destinati alle attività d'impresa esercitate in zona franca entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro realizzazione.
      2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a quello della loro realizzazione.
      3. Sono fatte salve le agevolazioni territoriali per le imposte sul reddito.

 

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